Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 64

L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 24

In vigore dal 21 feb 1948
È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-64

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