Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 63

L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 25

In vigore dal 21 feb 1948
Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore. I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell' conservano il trattamento di cui godevano.
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