Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 62
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 65 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Alla Camera dei Deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria della Camera dei Deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascoisi venti giorni dalla proclamazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-62