Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 60
D. L. 10 marzo 1945, n. 74, art. 63
In vigore dal 21 feb 1948
Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza della Camera dei Deputati entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga.
Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.
Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prende il suo posto, il primo dei non eletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-60