Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 58
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 61 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione della lista del collegio unico nazionale alla quale, ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per la utilizzazione dei voti residuali.
Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria, della Camera dei Deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell', l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale; il terzo è trasmesso in plico sigillato all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, mediante corriere speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-58