Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 57

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27

In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, ) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei Deputati nonché alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-57

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