Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 55

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58

In vigore dal 21 feb 1948
Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal 6° comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo