Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 51

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 54

In vigore dal 21 feb 1948
Salve le disposizioni degli , sono nulli i voti quando le schede: 1) non siano quelle prescritte dall' o non portino il bollo o la firma richiesti dagli ; 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente; 3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta. È valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista, anziché nella casella a fianco di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-51

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