Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 50

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 53

In vigore dal 21 feb 1948
All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne e dei sigilli: 1) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente; 2) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; 3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista; 4) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all', e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego dev'essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall', secondo comma. Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente. Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-50

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