Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 49
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 52
In vigore dal 21 feb 1948
Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell', il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e la cassetta contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2 dell', le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4 dell', facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'.
Il verbale dev'essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-49