Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 47
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 50
In vigore dal 21 feb 1948
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell', il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all' e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.
Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;
4) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all' e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-47