Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 46
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 49
In vigore dal 21 feb 1948
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell', sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-46