Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 44

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 47

In vigore dal 21 feb 1948
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell', è annotata la consegna della nuova scheda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-44

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