Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 41
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 17
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alla voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al note dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.
L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata.
Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate e al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-41