Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 39
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 42 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 16
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente di seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-39