Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 38
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 15
In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitari il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
l'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-38