Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 38

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 15

In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, ) I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitari il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. È vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. l'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo