Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 35

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 38

In vigore dal 21 feb 1948
Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta. Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-35

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