Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 34
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 37
In vigore dal 21 feb 1948
Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'.
Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-34