Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 16 bis
AbrogatoIn vigore dal 31 mar 1953 al 27 ago 1954
I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
Il collegamento è ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno.
Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale.
Quest'ultimo, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-16-bis