Art. 2
In vigore dal 15 mar 1948
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948
DE NICOLA
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 44. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;123#art-2