Art. 2
In vigore dal 30 mar 1948
Il termine indicato nell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, n. 1432, è prorogato al 30 aprile 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 gennaio 1948
DE NICOLA
FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-01;122#art-2