Art. 1

Definizione di contributo di entità significativa

In vigore dal 4 giu 2026
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l', commi 857 e 858, concernenti, rispettivamente, l'effettuazione di apposite attività di verifica in materia di utilizzo da parte di società, enti, organismi e fondazioni, di contributi di entità significativa a carico dello Stato e l'estensione alle predette società, enti, organismi e fondazioni delle misure di contenimento della spesa di cui all', commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2025; Considerato, in particolare, che il citato comma 857 dell' della legge n. 207 del 2024 demanda l'individuazione dei contributi di entità significativa, ai fini dell'applicazione della disposizione, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge; Ritenuto di dover, pertanto, procedere all'individuazione dei contributi di entità significativa e alle relative disposizioni attuative; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Definizione di contributo di entità significativa 1. Ai fini dell'attuazione e ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente: a) sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati, oltre che alle predette società quotate e loro controllate, agli enti del terzo settore disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, nonché a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato. Conseguentemente alle società, alle organizzazioni e agli enti esclusi ai sensi della presente lettera non si applica l', comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; b) sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta. 2. Il presente decreto si applica ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025. 3. Resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo da parte dei medesimi beneficiari.
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