Art. 2
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 5 mar 2025
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 359
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2025-01-14;13#art-2