Art. 3

Criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia

In vigore dal 11 feb 2025
Criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia 1. La richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia può essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente: a) la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo; b) la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all'erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo. 2. La clausola di salvaguardia non può essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell', comma 10, del medesimo decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-12-09;221#art-3

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