Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 gen 2025
1. Alla individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati dal processo di riorganizzazione, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati dal processo di riorganizzazione, dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, fino alla definizione delle procedure di cui al primo periodo rimangono fermi gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e interessate dal processo di riorganizzazione.
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