Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 20 dic 2024
1. Al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede secondo i termini, le procedure e le modalità previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi già conferiti.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, così come modificato dal presente regolamento, nonché fino al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali, gli uffici scolastici regionali si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali non generali.
3. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2024
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2964
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-10-30;185#art-2