Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

In vigore dal 19 lug 2024
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l', commi da 374 a 383; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 35, commi 2, 3 e 4-bis; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, gli articoli 61, comma 1, 63 e 67, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Informate le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, prevista dall', commi 375 e 381, della citata legge n. 213 del 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 2024; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;»; b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente: «Art. 5-bis (Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia). - 1. Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale per i servizi applicativi: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti alla digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti, amministrativi e giudiziari, dell'amministrazione della giustizia; determinazione del fabbisogno di servizi applicativi per tutte le articolazioni del Ministero; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità degli applicativi di tutte le articolazioni del Ministero; acquisizione di beni e servizi informatici riguardanti le componenti applicative per la digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti dell'amministrazione della giustizia; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi e servizi applicativi per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; b) Direzione generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'utenza: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti all'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali; progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia di tutte le articolazioni del Ministero; interconnessione con i sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; definizione di servizi innovativi e attuazione di un efficace piano di sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; individuazione delle esigenze informatiche degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; gestione del servizio di assistenza sistemistica e dei servizi rivolti all'utenza; acquisizione dei beni strumentali informatici degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti l'infrastruttura relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione della giustizia; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi infrastrutturali per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; c) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con le strutture del Ministero; produzione e diffusione della statistica ufficiale in tutte le materie connesse alle funzioni di tutte le articolazioni del Ministero e degli uffici giudiziari, operando come punto di raccolta e gestore unico del dato; valutazione delle esigenze e dei metodi statistici; rapporti con organismi nazionali ed internazionali con riguardo alle tematiche di settore; responsabile dei processi di produzione statistica dell'amministrazione della giustizia, ivi compresa la definizione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi e delle procedure di raccolta dei dati finalizzati alla alimentazione delle banche dati ufficiali ministeriali; progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di supporto statistico a tutte le articolazioni del Ministero e agli uffici giudiziari; elaborazione statistica dei dati, attività di studio e analisi per il necessario supporto ai processi decisionali in ambito normativo e organizzativo e per le esigenze del PNRR; d) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attività inerenti alla materia degli aiuti di Stato.»; c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attività socio-educativa; attività di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonché istruttoria per la nomina degli esperti di cui all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorità giudiziaria; vigilanza di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attività di studio e ricerca; c) Direzione generale per la giustizia di comunità: analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della legge 25 luglio 1975, n. 354; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; attività di studio e ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova. 3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attività ispettiva e tiene i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere.»;

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-05-29;78#art-1

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