Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 22 dic 2023
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero definendone i relativi compiti. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base del decreto di cui al primo periodo, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Ferma l'applicazione dell', comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il primo periodo si applica anche agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di recesso esercitabile in qualunque momento.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 3921
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;180#art-2