Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 22 dic 2023
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della sua attuazione, si provvede con successivi decreti ministeriali, da adottare, ai sensi dell', settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. La decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente regolamento si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base dei decreti di cui al comma 1, ciascun ufficio di livello dirigenziale di livello generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.
3. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 4095
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;179#art-8