Capo I

Art. 1

Organizzazione

In vigore dal 16 dic 2023
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare gli ; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l', comma 7; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 25; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3ter; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Informate le organizzazioni sindacali con comunicazione del 6 settembre 2023; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Organizzazione 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalità ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all', comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 3. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e per l'espletamento delle attribuzioni ad esso conferite, si articola nei seguenti quattro Dipartimenti che assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero: a) Dipartimento per le politiche per le imprese; b) Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie; c) Dipartimento mercato e tutela; d) Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza. 4. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. 5. I Capi Dipartimento, a norma dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel proprio Dipartimento, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione. I Capi Dipartimento sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da essi dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Presso ciascun Dipartimento, a supporto delle attività trasversali del Capo di Dipartimento, sono istituiti Uffici di supporto cui sono preposti dirigenti di livello non generale, nei limiti della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;174#art-1

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