Art. 2
Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica
In vigore dal 21 dic 2022
1. La stazione appaltante, pubblica o privata, può trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa sulla procedura di gara, anche anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica, inclusi la determina a contrarre, il bando di gara, l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del procedimento ad essi equivalente, il capitolato di gara, le ulteriori specifiche tecniche idonee a determinare il contenuto e l'oggetto della gara, nonché, qualora disponibili, la graduatoria, i dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura e il nominativo del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione.
2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica alla stazione appaltante che:
a. l'oggetto della prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;
b. l'oggetto della prenotifica è suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso occorre eseguire la notifica prevista dagli decreto-legge n. 21 del 2012;
c. l'oggetto della prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'oggetto della prenotifica, può prevedere raccomandazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o più amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per la stazione appaltante, le stesse amministrazioni o la stazione appaltante possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessità di eseguire una formale notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;189#art-2