Art. 3

Gruppo di coordinamento

In vigore dal 24 set 2022
1. In attuazione dell', comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell', comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonché ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, è istituito un Gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale o dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato o da un designato del Segretario generale e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all', commi 3 e 4 o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati, nonché dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Sono nominati altresì componenti del medesimo Gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del Gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresì nominati due componenti supplenti. 2. I componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate comunicano i nominativi del proprio componente effettivo e dei due supplenti al Dipartimento per il coordinamento amministrativo tramite posta elettronica certificata. Ogni variazione dei componenti del Gruppo di coordinamento è tempestivamente comunicata al medesimo Dipartimento tramite posta elettronica certificata. Il Gruppo di coordinamento può essere integrato, ove necessario, e in ogni tempo, da altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di volta in volta invitati in relazione alla specificità della materia o dell'operazione, al fine di potenziarne le capacità di analisi. 3. È facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
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