Art. 2
Coordinamento delle attività per l'esercizio dei poteri speciali e individuazione degli uffici responsabili
In vigore dal 24 set 2022
Coordinamento delle attività per l'esercizio dei poteri
speciali e individuazione degli uffici responsabili
1. Le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Segretario generale, che sovrintende a tale attività, o del Vice Segretario generale a ciò delegato.
2. In attuazione dell', comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell', comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, nonché dell'articolo 27 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'ufficio responsabile dell'attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. In attuazione dell', comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell', comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, nonché ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, gli uffici responsabili delle attività di competenza dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, nonché dei Dipartimenti per l'informazione e l'editoria e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati come segue:
a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, Autorità Nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento);
b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio III analisi strategica (UAS);
c) Ministero della difesa: Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio legislativo, Dipartimento del tesoro - Direzione V «Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario», Direzione VII «Valorizzazione del patrimonio pubblico», Servizio «Affari legali e contenzioso»;
e) Ministero della giustizia: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
f) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
Organo centrale di sicurezza, Direzione generale vigilanza concessioni autostradali, Direzione generale vigilanza Autorità portuali;
g) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
h) Ministero della salute: Gabinetto del Ministro, Segretariato generale;
i) Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive;
l) Ministero della transizione ecologica: Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, Direzione generale per l'economia circolare, Direzione Generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari;
m) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore;
n) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: Gabinetto del Ministro o, se non nominato, Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, anche i rappresentanti dei Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere, su designazione dello stesso Gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-01;133#art-2