Art. 16

Entrata in vigore

In vigore dal 24 set 2022
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° agosto 2022 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2264
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-01;133#art-16

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