Art. 2
Disposizioni finali
In vigore dal 20 ago 2022
1. I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2246
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-06-22;109#art-2