Art. 2

Disposizioni finali

In vigore dal 12 ago 2022
1. All'individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e delle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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