Titolo II

Art. 9

Requisiti generali

In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai fini della tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nello spazio cibernetico, possono essere assunti nell'Agenzia i cittadini italiani che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare e che siano in possesso, all'atto dell'assunzione, dei requisiti generali richiesti dalle norme di legge e dal presente regolamento. 2. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, il personale deve, inoltre, aver tenuto condotta incensurabile e comunque non aver adottato comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-9

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