Titolo I

Art. 6

Centri di responsabilità e centri di costo

In vigore dal 25 dic 2021
1. Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilità a cui riferire uno o più centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-6

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