Art. 6
Conservazione delle schede di valutazione
In vigore dal 3 nov 2021
1. Il programma informatico assicura la custodia degli originali informatici delle schede di valutazione con modalità che rispondono a caratteristiche di immodificabilità e accessibilità selezionata.
2. A conclusione del procedimento di valutazione, una copia dichiarata conforme all'originale dal competente ufficio della direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane è inserita nel fascicolo personale del valutato, conformemente all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-08-02;145#art-6