Art. 6

Conservazione delle schede di valutazione

In vigore dal 3 nov 2021
1. Il programma informatico assicura la custodia degli originali informatici delle schede di valutazione con modalità che rispondono a caratteristiche di immodificabilità e accessibilità selezionata. 2. A conclusione del procedimento di valutazione, una copia dichiarata conforme all'originale dal competente ufficio della direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane è inserita nel fascicolo personale del valutato, conformemente all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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