Art. 4
Integrazione del giudizio
In vigore dal 3 nov 2021
1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 106, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che è il valutatore di secondo grado, si avvale degli elementi in suo possesso e, per i funzionari in servizio presso gli uffici consolari e per i titolari di cancelleria consolare, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.
2. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'amministrazione centrale e mette in luce la rilevanza dell'attività svolta dal funzionario valutato nel più ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio.
3. Se riscontra elementi suscettibili di modificare significativamente la valutazione di primo grado, il valutatore di secondo grado lo attesta nell'apposita sezione della scheda di valutazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-08-02;145#art-4