Art. 3

Valutazione di primo grado

In vigore dal 3 nov 2021
1. La valutazione di primo grado è effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della scheda di valutazione in ogni sua parte. 2. In caso di mancanza del valutatore di primo grado individuato secondo i criteri indicati all'articolo 106, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la valutazione di cui al comma 1 è redatta, per il personale in servizio all'estero, dal capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio e, nei restanti casi, dal segretario generale. 3. Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti più superiori gerarchici, quello alle cui dipendenze il funzionario valutato è precedentemente stato per almeno quattro mesi redige, alla data in cui termina la dipendenza, una valutazione contenente gli elementi previsti per la valutazione di primo grado. La valutazione è allegata alla scheda e il valutatore al 31 dicembre ne tiene conto nella redazione di quest'ultima. 4. Il funzionario valutato prende visione degli elementi e dei giudizi del valutatore di primo grado, sui quali, entro sette giorni dalla ricezione, può formulare osservazioni mediante la compilazione dello specifico campo del modulo informatico di cui all', comma 3.
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