Art. 2

Elementi forniti dal funzionario valutato

In vigore dal 3 nov 2021
1. Il procedimento di valutazione inizia con la presentazione della relazione del valutato, che compila gli specifici campi del modulo informatico di cui all', comma 3. La relazione verte sulle attività svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati, e può includere osservazioni sulla congruenza degli obiettivi rispetto alle risorse assegnate e sulla situazione ambientale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-08-02;145#art-2

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