Art. 1
Principi e strumenti
In vigore dal 3 nov 2021
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e, in particolare l'articolo 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153, recante regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota ULM FP 0001096-P del 22 luglio 2021, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro con nota DAGL 0008650-P del 23 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Adotta
il seguente regolamento:
Principi e strumenti
1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonché dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Il procedimento di valutazione richiede la diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, l'integrazione della valutazione da parte del valutatore di secondo grado e la partecipazione al procedimento del valutato.
3. La scheda di valutazione è redatta al 31 dicembre di ogni anno su un modulo informatico, redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante gli elementi indicati all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione e all'allegato B, per i funzionari del grado di consigliere di legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilità di almeno un progetto o programma, contenente uno o più obiettivi chiaramente definiti e, laddove possibile, misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego del valutato e comunicato a questi dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si riferisce, ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato. Il superiore gerarchico comunica il provvedimento di attribuzione all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato.
4. La relazione dell'interessato è allegata alla scheda di valutazione, la quale contiene anche uno spazio riservato al contraddittorio, conformemente all', comma 4.
5. La direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane verifica, in ogni fase, la regolarità del procedimento di valutazione, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti e interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello cui la valutazione è riferita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-08-02;145#art-1