Capo II

Art. 11

Organismo indipendente di valutazione della performance

In vigore dal 6 mar 2026
1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, svolge in piena autonomia le attività di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all', comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. L'OIV è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all', comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 4. Al Presidente dell'OIV è corrisposto l'emolumento di cui all', comma 1, lettera b), determinato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Le posizioni dei componenti dell'OIV sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui all', comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;167#art-11

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