Art. 3
Ufficio di gabinetto
In vigore dal 30 lug 2023
1. Il capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il capo di gabinetto può nominare fino a due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all', fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto supporta il capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;165#art-3