Art. 2
AbrogatoDisposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 nov 2021
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 LUGLIO 2021, N. 149
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-12-12;178#art-2