Art. 6
Pubblicazioni scientifiche
In vigore dal 12 lug 2018
1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all', comma 1, lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali è bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.
2. Il bando potrà limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato può produrre.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1187
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-16;78#art-6