Art. 7
Obblighi del gestore unico
In vigore dal 21 mar 2018
1. Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel è classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell', comma 2, lettera b).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-22;13#art-7