Art. 13
Clausola di salvaguardia delle autonomie
In vigore dal 21 mar 2018
1. Le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Franceschini
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 408
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-22;13#art-13