Art. 2

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171

In vigore dal 22 mar 2018
Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono altresì apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici» e le parole: «in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse; al comma 2, la parola: «i nove» è sostituita dalla seguente: «gli undici»; b) all', comma 9, le parole: «possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche,»; c) all'articolo 12, comma 1, la voce: «b) Direzione generale "Archeologia"» è sostituita dalla seguente: «b) Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all' del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce: «c) Direzione Belle arti e paesaggio» è soppressa; d) all'articolo 13, comma 2, lettera t), dopo le parole «Direzione generale Archeologia» sono inserite le seguenti «, belle arti e paesaggio»; e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi; f) all'articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per l'archeologia; f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; g) l'Istituto centrale per gli archivi; h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. 2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 4) l'Archivio Centrale dello Stato; 5) il Centro per il libro e la lettura; 6) l'Istituto centrale per la grafica; 7) l'Opificio delle pietre dure. 3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Galleria Borghese; 2) le Gallerie degli Uffizi; 3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte; 6) il Museo Nazionale Romano; 7) il Parco Archeologico del Colosseo; 8) il Parco Archeologico di Pompei; 9) la Pinacoteca di Brera; 10) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) il Complesso monumentale della Pilotta; 2) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 3) la Galleria Nazionale delle Marche; 4) la Galleria Nazionale dell'Umbria; 5) le Gallerie Estensi; 6) le Gallerie Nazionali d'arte antica; 7) i Musei reali; 8) il Museo delle Civiltà; 9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 12) i Musei del Bargello; 13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 16) il Parco archeologico dell'Appia antica; 17) il Parco archeologico di Ercolano; 18) il Parco archeologico di Ostia antica; 19) il Parco archeologico di Paestum; 20) il Palazzo Ducale di Mantova; 21) il Palazzo Reale di Genova; 22) Villa Adriana e Villa d'Este.»; g) all'articolo 31, comma 1: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 32»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; 3) la lettera c) è soppressa; 4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 34»; 5) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 35»; 5) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e bibliografiche, di cui all'articolo 36 e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016»; 6) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 37»; 7) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 38»; h) l'articolo 33 è soppresso; i) all'articolo 34, comma 2: 1. alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei» sono sostitute dalle seguenti: «sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei»; 2. alla lettera m), le parole «, sentito il soprintendente di settore,» sono soppresse; 3. alla lettera n), le parole «previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e» sono soppresse; 4. alla lettera r), le parole: «che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio,» sono soppresse; l) all'articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere h), i) e l) del comma 4 sono soppresse; m) all'articolo 36, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»; n) all'articolo 39, comma 2, la lettera «m)» è soppressa. 2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il numero «24» è sostituito dal seguente: «25» e il numero «191» è sostituito dal seguente: «192» e in corrispondenza dell'asterisco, le parole: «n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-12-01;238#art-2

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